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Il decreto Bersani e i mutui bancari : i problemi del decreto Bersani e della sua attuazione.
LA LEGGE BERSANI E I MUTUI
Il due Febbraio 2007 è entrato in vigore il Decreto Bersani che contiene tre articoli che riguardano i mutui bancari. Essi introducono semplificazioni in materia di contratti di mutui relativi al settore immobiliare e citano:
Art. 6. Semplificazione nel procedimento di cancellazione dell'ipoteca nei mutui immobiliari
- Ai fini di cui all'articolo 2878, n. 6), del codice civile, se il creditore è soggetto esercente attività bancaria, l'ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo si estingue automaticamente decorsi 30 giorni dall'avvenuta estinzione dell'obbligazione garantita, che viene comunicata dal creditore alla conservatoria e al debitore, salvo che, ricorrendo giustificato motivo ostativo, nella medesima comunicazione il creditore non abbia presentato alla conservatoria apposita dichiarazione di permanenza dell'ipoteca. Ricevuta quest'ultima dichiarazione, il conservatore procede d'ufficio entro il giorno successivo alla sua annotazione a margine dell'iscrizione dell'ipoteca. Ai fini del presente comma non e' necessaria l'autentica notarile.
- A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1 e le clausole in contrasto con le prescrizioni del presente articolo sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile.
Art. 7.Estinzione anticipata dei mutui immobiliari divieto di clausole penali
- E' nullo qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, ivi incluse le clausole penali, con cui si convenga che il mutuatario, che richieda l'estinzione anticipata o parziale di un contratto di mutuo per l'acquisto della prima casa, sia tenuto ad una determinata prestazione a favore della banca mutuante.
- Le clausole apposte in violazione del divieto di cui al comma 1 sono nulle di diritto e non comportano la nullità del contratto.
- Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai contratti di mutuo stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
- Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per acquisto della prima casa si intende l'acquisto effettuato da una persona fisica della casa dove intende stabilire la propria residenza.
- L'Associazione bancaria italiana e le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 137 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, definiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regole generali di riconduzione ad equità dei contratti di mutuo in essere mediante, in particolare, la determinazione della misura massima dell'importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale del mutuo.
- In caso di mancato raggiungimento dell'accordo di cui al comma 5, la misura della penale idonea alla riconduzione ad equità e' stabilita dalla Banca d'Italia e costituisce norma imperativa ai sensi dell'articolo 1419, secondo comma, del codice civile ai fini della rinegoziazione dei contratti di mutuo in essere.
- In ogni caso le banche non possono rifiutare la rinegoziazione dei contratti di mutuo stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nei casi in cui il debitore proponga la riduzione dell'importo della penale entro i limiti stabiliti ai sensi dei commi 5 e 6.
Art. 8. Portabilità del mutuo; surrogazione
- In caso di mutuo bancario, apertura di credito od altri contratti di finanziamento bancario, la non esigibilità del credito o la pattuizione di un termine a favore del creditore non preclude al debitore l'esercizio della facoltà di cui all'articolo 1202 del codice civile.
- Nell'ipotesi di surrogazione ai sensi del comma 1, il mutuante surrogato subentra nelle garanzie accessorie, personali e reali, al credito surrogato. L'annotamento di surrogazione può essere richiesto al conservatore senza formalità, allegando copia autentica dell'atto di surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata. 3. E' nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio della facoltà di surrogazione di cui al comma 1. 4.La surrogazione per volontà del debitore di cui al presente articolo non comporta il venir meno dei benefici fiscali previsti per l'acquisto della prima casa.
Il Decreto Bersani e i suoi problemi
Il decreto però non ha trovato l'immediato successo e anzi ha provocato una serie di problematiche tempistiche, informative e specifiche della norma. Ad esempio Adiconsum in Commissione Finanze della Camera ha ribadito la necessità di una rapida attuazione della legge 40/07 nella parte relativa alla portabilità del mutuo.
Infatti, secondo Adiconsum, a 8 mesi dalla nuova legge, i mutuatari incontrano fortissime difficoltà nei rapporti con le singole banche, come dimostra lo scarsissimo numero di surrogazioni effettuate.
Adiconsum ha confermato la propria posizione che poggia su due aspetti fondamentali:
- nessun costo per il mutuatario che chiede la portabilità del mutuo;
- tempi certi e rapidi per la conclusione dell'operazione.
Su tale posizione hanno concordato molti commissari presenti.
Adiconsum ha anche fatto presente che l'applicazione della legge consentirebbe a migliaia di famiglie che negli ultimi mesi hanno avuto aumenti anche di 250 euro per ogni singola rata di ritrovare serenità finanziaria e familiare.
Essa sta predisponendo un intervento specifico presso i maggiori gruppi bancari nazionali per ricercare un accordo che consenta alle famiglie di poter pagare in maniera sostenibile il mutuo acceso per l'acquisto della casa.
Inoltre da un'indagine effettuata da Aduc è emerso, infatti, che 13 banche su 15 non si sono ancora adeguate alla disposizione secondo la quale il trasferimento di un mutuo da un istituto all'altro è possibile applicando la surrogazione piuttosto che accollandosi spese notarili per estinguere e poi riaprire l'ipoteca dell'immobile.
“Quando abbiamo fatto notare la disposizione del decreto Bersani-bis – afferma l'Aduc in un comunicato le giustificazioni sono state le più varie come: 'siamo in attesa di circolari' o 'siamo in attesa di un sistema computerizzato che permetta di comunicare direttamente col Catasto', o ancora ‘questa disposizione entra in vigore nell'aprile del 2007'”. Insomma per l'Associazione dei consumatori “sembra proprio che le banche stiano facendo cartello per impedire la mobilità dei mutui. Più sono gli ostacoli al trasferimento dei mutui – continua nella nota - minore è la competizione e quindi anche la probabilità di perdere clienti verso istituti di credito più competitivi”